All'interno di queste pagine vengono presentati in sintesi gli organi collegiali, le loro funzioni e i loro compiti.
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Collegio docenti
Il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione e di interclasse.
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19 componenti: 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.
Il Consiglio
- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento,
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo,
- ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attivita' della scuola, nei limiti delle disponibilita' di bilancio
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali; indica inoltre i criteri relativi al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione o di interclasse;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo del Circolo e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi,
- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento e le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici,
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute.
Il presidente del Consiglio di Istituto è per legge un genitore.
Consiglio di intersezione e di interclasse
Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole primarie sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare. Fanno parte del consiglio di intersezione e di interclasse anche i docenti di sostegno, di lingua straniera e di religione cattolica. Fa parte, altresi', del consiglio di intersezione e di interclasse, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti, membro del consiglio stesso. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione e di interclasse con la sola presenza dei docenti.I consigli di intersezione e di interclasse sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e alle iniziative di sperimentazione. Hanno il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. In particolare si esprimono in merito a programmazione, valutazione e sperimentazione. Esprimono il proprio parere in merito ai viaggi di istruzione e alle uscite nel territorio.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:
- dirigente scolastico, che lo presiede;
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto:
- un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.
Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:
- individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
- espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;
- valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;
- riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.